Tax court dismissed appeal; tax authority withdrew case via simplified settlement procedure under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the tax authority voluntarily withdrew the case to pursue a simplified settlement procedure. The authority submitted the required documentation and payment, while no other party requested the hearing within the statutory deadline. Consequently, the court ruled the process terminated by operation of law, leaving procedural costs on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax litigation process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the hearing if the tax authority has filed the request for simplified settlement and paid the due amount, with costs remaining on the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 28740/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Vincenzo Maria Scarano, rappresentata e difesa dall' Avv. Domenico Mammola, con domicilio eletto in Roma, Largo della Gancia n. 1, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sez. Stacc. Foggia, n. 975/25/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RF9010200678/2009.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 141 'q Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogei. (i 3 D 1c 201J IL ÒijeFILLIFIRE. ESPERTO Ma