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Decreto — n. 39624/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by deadline lapse under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 39624/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The appellant argued for a simplified procedure under specific tax law provisions, but no formal request for hearing fixation was filed. Consequently, the court ruled that the procedural term had expired, terminating the case without a merits decision.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: When the statutory term for requesting a hearing expires without such request, the tax proceeding is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment procedural time limit lapse simplified procedure tax hearing fixation request civil procedure code accoglimento parziale del contribuente tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
THQ33902315/10 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 29443/2015 R.G. proposto da Fontana Del Benessere Sri, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzi Antonio, con domicilio eletto in Roma, via Borgognona, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Brancadoro Gianluca; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona dei Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 1324/11/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THQ33902315/10 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL