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Decreto — n. 39288/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to failure to request settlement by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 39288/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax dispute between the Revenue Agency and Natura! Point Srl extinguished. The Regional Tax Commission had issued a decision, but neither party requested the simplified settlement procedure defined in Article 6 of D.L. 119/2018 before the December 31, 2020 deadline. The court ruled that without such a request, the proceedings terminated automatically, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished if the parties fail to request the simplified settlement procedure within the statutory deadline, terminating the case automatically.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement procedure deadline failure Revenue Agency automatic termination autorizzazione in materia di protezione della natura procedura pendente legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si estinto Con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 26196/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Natura! Point Srl, rappresentata e difesa dall' Avv. Ruggieri Fazzi Paola con domicilio eletto in Lecce, via Cavour, n. 33, presso lo studio di quest'ultimq; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez. staccata di Lecce n. 1776/22/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVH03A300171.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si estinto Con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ti .(1_ Il Presidente DEPOSITATO IN NCELLERIAoQgl. IL CA ELLI f-LA=_ ESPERTO