Tax court dismissed case as extinguished by law due to failure to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to request a hearing by the statutory deadline. The Agency of Revenue argued that the taxpayer submitted a simplified settlement request and no one contested the definition within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the specific tax law provision, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if no party requests a hearing within the prescribed period, unless the parties explicitly request a hearing to be fixed.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 4398/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Credendino Carmela, rappresentata e difesa dall'Avv. Tammetta Walter, con domicilio eletto in Roma, via Vincenzo Ugo Taby, presso lo Studio dell'Avv. Pernarella Sergio; rk.3ct? avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. G-237:316/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RC3010101021.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma di 12/.2a/ DEPOSITAT