Tax appeal dismissed as tax proceedings extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018. Parties failed to request hearing within deadline. Court ruled process ended automatically.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax appeal because the underlying proceedings extinguished automatically on December 31, 2020, due to the parties' failure to request a hearing within the statutory deadline. The plaintiff, Piaggio e Figli Service Sri, had not submitted an application for the simplified settlement procedure required by Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the court declared the process terminated and assigned the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When parties fail to request a hearing within the deadline set by the tax simplification law, the proceedings extinguish automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 11097/2016 R.G. proposto da Piaggio e Figli Service Sri, rappresentata e difesa dall'Avv. Remo Dominici, con domicilio eletto in Roma, viale Pariolì, n. 43, presso lo studio dell'Avv. Francesco d'Ayala Valva; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1118/3/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TL3033006595.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA