Tax dispute dismissed as extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing by the statutory deadline of December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified settlement, but the law automatically terminated the proceedings when the deadline passed without action. Consequently, the Court dismissed the appeal and ruled that the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: When the statutory period for requesting a hearing expires without such request, the tax proceeding is automatically extinguished, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 35907 /2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Fontana Finanziaria Spa e Loris Fontana & C Sapa, rappresentate e difese dagli Avv.ti Lupi Raffaello e Lucisano Claudio con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria re gionale della Lombardia n. 2021/22/18, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T950ELE00950/15, T950ELE00957/15, T950ELE01580/14 e T95000958/15 e Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata k delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO