Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; no request for hearing made by either party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline expired on December 31, 2020. The appellant, Cirrottola Pasquale, had not submitted an application for the simplified settlement procedure, while the tax authority did not deny the definition. Consequently, the process terminated automatically under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax procedure for simplified settlement extinguishes automatically if no party requests a hearing within the prescribed term, unless the parties explicitly petition for the hearing's fixation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
l ricorso iscritto al n. 16136/2018 R.G. proposto da Cirrottola Pasquale, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatelli Samuele, con domicilio eletto in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99, presso lo studio dell'Avv. Conte Giovanni Battista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez, staccata di Taranto n. 3406/28/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVP010300943/2010.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 4 202.4 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA — oggi, 02 DICI 2021