Civil procedure dismissed: tax proceeding extinguished by statutory time limit under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension by the statutory deadline of December 31, 2020. The case involved a tax dispute between the City of Rome and Pisana S.p.A. regarding a simplified tax definition procedure governed by specific legislative provisions. The court ruled that the process terminated automatically due to the lapse of the time limit, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The civil proceeding is extinguished by the expiration of the statutory deadline for requesting a hearing extension, unless the parties explicitly petition the court to fix a hearing date within that period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 25287/2018 R.G. proposto da Roma Capitale, in persona della Sindaca pro tempore, Avv. Virginia Raggi, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l'Avvocatura Capitolina; contro Pisana S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Puoti, con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 68, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 420/10/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 662089280.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 6 •fl. 2.02.1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA °W 02 DICI 2021 IL UNZIONARIO GIUDIZIARIO