Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under Art. 6, para. 13 of Decree 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished due to the expiration of the deadline for initiating simplified settlement proceedings. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the required request for settlement by December 31, 2020, as mandated by Article 6, paragraph 13 of the October 23, 2018, Decree No. 119. Consequently, the court ruled that the procedural timeline had lapsed, terminating the case without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of Decree No. 119/2018; When the statutory deadline for requesting simplified tax settlement expires without a request being filed, the tax litigation process is extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 17712/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Stagnitti Eduardo Serafino, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Riccioni, con domicilio eletto in Roma, via Properzio, n. 5, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2039/10/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK3016105006/2013.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma nte DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL D I C. 2027 IL CANCELLIERE