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Decreto — n. 37677/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by accelerated settlement agreement under Article 6 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 37677/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the tax authority submitted a request for accelerated settlement under Article 6 of D.L. 119/2018. The parties agreed to pay the outstanding amounts, and no other party filed an objection to the settlement within the statutory deadline. Consequently, the proceedings terminated automatically as the subject matter of the dispute ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: The process extinguishes when the tax authority requests accelerated settlement and the deadline for objections passes without opposition.

Parole chiave

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tax litigation extinction accelerated settlement agreement D.L. 119/2018 Article 6 cessation of subject matter procedural termination assistenza amministrativa fiscale differimento dell'imposizione arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, 14 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13 of D.L. n. 119 del 2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3 of the Code of Civil Procedure
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020,, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 16410/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Teo Sas di Caldarulo Teodoro & C., Caldarulo Teodoro e Nadalutti Gianfranco, rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado Diso, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell'Avv. Laura Tricerri; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 93/11/13, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. 831010401045, 831010401046, 831010700553, 831010700554, 831020401044, 831020700145 e 831020700146.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020,, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 24'2 DEPONTA- -M C BZ,ICELLERIA Il Presictente IL IL CANCELLIERE ESPERTO - 1 - DICI