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Decreto — n. 37668/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax dispute dismissed as process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.

Numero d'incarto Decreto — n. 37668/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified settlement under Article 6 of D.L. 119/2018, and no formal objection to this rejection was filed within the statutory period. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the advanced litigation remain the responsibility of the party who initiated them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory period for requesting a hearing extension expires without such request, the tax dispute process extinguishes automatically, and the costs of the advanced litigation remain the responsibility of the party who initiated them.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment simplified settlement procedure statutory time limit automatic process termination litigation cost allocation contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
TZB090100078/2009 e TZBC00100009/2009 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 .dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 896/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Società International Strategy Srl, rappresentata e difesa dall' Avv. Escalar Gabriele, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 66/9/13, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TZB090100078/2009 e TZBC00100009/2009 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 .dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 zi.,04,-4-.4 2oz --i DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presyent _ ____ DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - D C, 2021 IL CANCELLIERE ES