Tax appeal dismissed as extinguished by taxpayer's request for simplified settlement and payment under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer submitted a request for simplified settlement and paid the due amount. The taxpayer argued that the process ended automatically upon payment, while the tax agency contested the procedural status. The court ruled that the statutory deadline for filing a request to continue proceedings had passed without action, legally terminating the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure is extinguished if the deadline for requesting a hearing passes without the parties' intervention, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 1496/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Starauto Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gerhard Brandsttter, Andreas Widmann e Leonardo Di Brina, con domicilio eletto in Roma, piazza S. Andrea della Valle, n. 6, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano n. 29/1/2012, DC pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TBA03A100496/2009.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la 21.-3Cì quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 202.4 Il Pre\s/Je2te DEPOSITATO IN C.à,NCELLERIA IL ì 1- ole. 2121 IL CELL