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Decreto — n. 37663/2021 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax appeal extinguished by statutory deadline lapse without party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 37663/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline expired on December 31, 2020. The case involved a tax dispute between Roma Capitale and a religious foundation regarding a simplified tax definition procedure. The court ruled that the process terminated automatically under the specific provision of the 2018 decree, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The procedure extinguishes by lapse of time if no party requests a hearing, and costs remain with the anticipator.

Parole chiave

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procedural extinction statutory deadline lapse tax simplified procedure costs allocation civil procedure code procedimento in corso legittimazione a contestare licenza riapertura della pratica

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO 'sul ricorso iscritto al n. 16392/2018 R.G. proposto da Roma Capitale, con sede in Roma, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l'Avvocatura Capitolina, che la rappresenta e difende; contro Casa Procura Generalizia Suore Francescane Del Cuore Di Gesu', rappresentata e difesa dall' Avv. Greatti Ugo, con domicilio eletto in Roma, Largo dei Lombardi, n. 4, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7029/8/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 141003879.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata 2 della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 4„...1 e c, 202 4 Il Pres