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Decreto — n. 36811/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 36811/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously dismissed the taxpayer's appeal against the tax assessment, but the statutory time limit for initiating the simplified settlement process had passed without action. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired, terminating the case and assigning any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The simplified settlement procedure for tax proceedings is extinguished if the parties fail to request it within the prescribed deadline, unless an urgent hearing is subsequently fixed by the court.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified settlement procedure statutory deadline failure procedural time limit tax administration litigation procedura giudiziaria tributaria legittimazione per agire in via esecutiva procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità peé le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 903/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; 'contro (t,•./5,3 S At-vrcxot., Russo Giuseppe, in qualità di soci« della Distilleria F.11i Russo di Salvatore e Giuseppe Russo vseeP--rk.cy.cse-trik s.n.c., rappresentato, e difesedall'Avv.(Teodoro /-71ger-—if6) con domicilio eletto in Giarre (CT), via Alessandro Manzoni, n. 62, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 371/34/12, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R3601T300226.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità peé le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma o 6 OTT, 2021 GEPOrgATO IN CANCILLERIA IL 2 IL CANCELLIERE ESPERTO D