Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request second hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested the second hearing within the statutory deadline. The taxpayer and the tax authority failed to submit the necessary request by December 31, 2020, despite the possibility of declaring extinction. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes by time lapse if the second hearing request is not filed within the deadline, unless parties request a new hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 29472/2018 R.G. proposto da Forza Service s.r.I., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Piovani e Marina Milli, con domicilio eletto in Roma, piazzale Clodio, n. 8, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1084/1/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R31L00019.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; .200 rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione #2 di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO DEPOg:TATO iN CANCILLERIA Roma OC SETE 2021 IL MA-/ IL CANCELLIERE ESPERTO Dot