Tax court process extinguished due to failure to request settlement under Art. 6, D.L. 119/2018 by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court process was extinguished because neither party requested a settlement under Article 6 of D.L. 119/2018 before the December 2020 deadline. The plaintiff, D'Angelo Luciano, challenged a regional tax commission decision, but no settlement request was filed. Consequently, the court declared the proceedings terminated and assigned costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes if parties fail to request a settlement within the statutory period, terminating the case and assigning costs to the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n.12665/2014 R.G. proposto da D'Angelo Luciano, rappresentato e difeso dagli Avv. Ernesto Maria Ruffini e Roberto Esposito, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 336/18/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TYS01E704170.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOrgATO N CANCILLERiA IL 1.U;t:24._ • IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa E