Italian tax court process extinguished due to missed deadline for simplified settlement under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously issued a decision regarding an impositivo from 2012, but the statutory time limit for the special settlement mechanism expired without an explicit denial of the definition. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced litigation costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax litigation process extinguishes automatically if the parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed deadline, unless they subsequently request a hearing under civil procedure rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 1666/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro VF Europe B.V.B.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Tonio Di Iacovo, con domicilio eletto in Roma, Viale Castro Pretorio n. 122, presso il medesimo professionista (Studio Pirola Pennuto Zei & Associati); avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2563/13/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9D032A04478/2012.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma /1 7t7 i (7 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCI4ERIA