Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Art. 6 D.L. 119/2018 without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished after the statutory deadline expired without either party requesting a hearing. The taxpayer submitted documentation for simplified dispute resolution, but neither side filed the necessary request for treatment by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if the required request for treatment is not filed within the deadline, unless parties specifically request a hearing to fix the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 2035/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Unifin S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Bonomo, con domicilio eletto in Bolzano, via della Mostra, n. 19, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 60/01/2014, i pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TBA03A101268/2010. 2,//1 z Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma (7. DEPOSITATO IN CANC oggi, 2 2 NOV 20.1