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Decreto — n. 35734/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request settlement under 2018 decree.

Numero d'incarto Decreto — n. 35734/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested the special settlement procedure within the statutory deadline. The tax agency sued Calzificio Reat s.p.a. regarding a 2011 tax assessment, but no application for the simplified resolution defined in the October 2018 decree was filed by December 2020. Consequently, the court ruled the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request the special settlement within the deadline, unless they subsequently request a hearing.

Parole chiave

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tax procedure extinction special settlement procedure deadline failure tax agency litigation costs allocation rule arretrati d'imposta differimento dell'imposizione procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8316/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Calzificio Reat s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Sarzi Sartori, con domicilio eletto in Roma, largo Somalia, n. 67, presso lo studio dell'Avv. Rita Gradara; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, n. 5485/64114, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9T030101395/2011.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ( , Il Presidente DEPOSITATO IN CANCLj.ERJA oggi, ....