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Ordinanza — n. 34449/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defective withdrawal declaration lacking statutory notification formalities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34449/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer's withdrawal declaration failed to meet the strict notification formalities required by Article 390 of the Code of Civil Procedure. Although the taxpayer later abandoned the claim, the lack of proper service meant the withdrawal could not extinguish the proceedings. Consequently, the Court ruled that the procedural defect necessitated a declaration of inadmissibility rather than dismissal on merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; A withdrawal declaration lacking statutory notification formalities cannot extinguish the proceedings, but if it reveals a lack of interest, it warrants a declaration of inadmissibility.

Parole chiave

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withdrawal declaration notification formalities lack of interest inadmissibility procedural defect Code of Civil Procedure tax appeal ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Non essendo la dichiarazione di rinuncia accompagnata dalle formalità previste dall'art. 390 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
546 del 1992 e 132 c.p.c., in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo l'apparenza della motivazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR fatto applicazione erronea delle norme evocate.
Art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
Il contribuente, già titolare di un esercizio commerciale di macelleria in Chieti, veniva raggiunto da un avviso mediante il quale si accertava induttivamente ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett.
Art. 2697 c.c.
600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
art. 2697 c.c
600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
art. 390 c.p
Non essendo la dichiarazione di rinuncia accompagnata dalle formalità previste dall'art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13923 del 2019
Cass. n. 12743 del 2016
Cass. n. 15980 del 2006
12743 del 2016; Cass. n. 15980 del 2006).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7976 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da Notaristefano Domenico, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Memmo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chieti, via Principessa di Piemonte n.6/A; tivt ( L'o î eLo 0A.3, 2.73 r'vss o ( eQn letto- Cortz eaS5`27 " c'‘'‘e - ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia; if:g3 -intimata- 2(371 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, depositata in data 24 luglio 2014, n. 810; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 2...Y aprile 2021.

Fatti di causa. Il contribuente, già titolare di un esercizio commerciale di macelleria in Chieti, veniva raggiunto da un avviso mediante il quale si accertava induttivamente ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito di impresa, con conseguenti maggiori importi dovuti a titolo di Ierpef, Irap, IVA e addizionali. La CTP di Chieti rigettava il ricorso del contribuente. La CTR dell'Abruzzo ne respingeva anche il successivo appello. Il ricorso per cassazione del contribuente è affidato a due motivi. L'Agenzia è rimasta intimata.

Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c., in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo l'apparenza della motivazione. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente censura la violazione degli artt. 39, comma 2, lett. d-bis, e 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR fatto applicazione erronea delle norme evocate. Nelle more del giudizio di cassazione è intervenuto atto di rinuncia al ricorso del contribuente.

Non essendo la dichiarazione di rinuncia accompagnata dalle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione alloro difensori con apposizione del visto), essa non è idonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, tuttavia rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio è, come tale, idonea a determinarne la declaratoria di inammissibilità (Cass. n. 13923 del 2019; Cass.n. 12743 del 2016; Cass. n. 15980 del 2006). Per questi motivi Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma,