Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Art. 6 D.L. 119/2018 without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished after the statutory deadline expired without a party requesting a hearing. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2014, but neither the tax authority nor the company requested the hearing scheduled for late 2020 under Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled the process terminated by law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory period for requesting a hearing expires without such request, the proceeding is extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso iscritto al n. 27367/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Energheia S.r.l., rap resentata e difesa dagli Avv. Gianfranco Di Garbo, Barbara Faini, Francesco o ec tt'enJ Florenzano e Guido. i con domicilio eletto in Roma, viale di Villa Massimo, n. 57, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3989/13/2014, pronunciata con riferimento all'atto n. 06820100267133853000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma -9 i A 02 cir-24 DEPOrn\TO N CANCr-LIERiA IL 4_2- (//A- 2-c, IL CANCELLIERE E