Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Article 6 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file an extension request under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, causing the process to expire on December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the litigation ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax proceeding is extinguished by the expiration of the statutory time limit if neither party requests a hearing extension, thereby terminating the litigation automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o,K, sul ricorso iscritto al n. 1036/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Caltiber Srl In Concordato Preventivo, rappresentata e difesa dalli Avv. Stefanori Angelo, con domicilio eletto in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 301/3/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T3N030300608/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma jL 2024 DEPW.;7ATO IN CANCELLERIA Il Prez/i/dee_ IL 4,2- iAA- 7„(D-2,4, IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisa