Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Article 6 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished after the statutory deadline expired without a request for extension. The Regional Tax Commission had issued a decision, but neither the tax authority nor the taxpayer requested the hearing fixation mandated by Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 23 October 2018, n. 119; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: When parties fail to request hearing fixation within the prescribed period under the simplified procedure for tax disputes, the process extinguishes by operation of law, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 23063/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Zugna Maurizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Marello Enrico, Santi Piero con domicilio eletto in Roma, via Emilio Faà Di Bruno, n. 52, presso lo studio dell'Avv. Iannelli Arturo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 157/01/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TI3010302542.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma c • CEPOTATO iN GANCI-L.11RA A - IL A- IL CANCELLIERE D