Cassation appeal dismissed as untimely filed after the statutory six-month deadline expired. The court declared the appeal inadmissible due to procedural delay. The applicant was ordered to pay costs to all opposing parties. The appeal was rejected because it was filed late. The court ruled the appeal inadmissible due to procedural delay. The applicant must pay costs to all parties. The appeal was declared inadmissible for being late. The court dismissed the appeal due to untimeliness. The applicant is liable for all litigation costs. The appeal was rejected for procedural reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory six-month deadline expired. The applicant, Renato Conte, had missed the deadline to challenge the appellate court's decision regarding the inadmissibility of his lower court appeal. Consequently, the incidental appeal by the tax agency was also deemed ineffective, and the applicant was ordered to pay significant costs to all opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the six-month period prescribed by law, regardless of subsequent procedural irregularities or delays in notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA 4423-5 sul ricorso iscritto al n. /2015 R.G. proposto da RENATO CONTE, rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Panagrosso, con domicilio eletto presso il domicilio digitale di quest'ultimo (p.e.c. attilio.panagrosso@pecavvocatinola.it); - ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Moliterno, con domicilio eletto presso il domicilio digitale di quest'ultimo (p.e.c. biagio.moliterno@avvocatismcv.it ); - con troricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controrícorrente e ricorrente incidentale - e contro CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CASERTA, rappresentata e difesa dall'Avv.
Eduardo Romano, con domicilio eletto in Roma, Piazza Don Minzoni, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Ennio Luponio; - controrícorrente - e contro REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto in Roma, Via Poli, n. 29; - controrícorrente - e contro CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Santillo, con domicilio eletto presso il domicilio digitale di quest'ultimo (p.e.c. antonio.santillo@avvocatismcv.it); - controrícorrente - avverso la sentenza O sia3:; t e ra g =i :a , n. 8896/50/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata in data 20/10/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 LUGLIO 2021 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI;RILEVATO CHE: - con ricorso depositato alla C.T.P. di Caserta il 5/6/2013, Renato Conte impugnava l'estratto di ruolo e le cartelle di pagamento (relative a pretese per tasse automobilistiche, IRPEF, ILOR, IVA, IRAP, imposte di registro, contributi di bonifica e miglioramento fondiario, TARSU, diritti della C.C.I.A.A.); - il giudice di primo grado respingeva il ricorso; - la C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 8896/50/14 del 20/10/2014, dichiarava inammissibile l'appello del Conte perché notificato a mezzo di servizio di posta privata e, in difformità dalle statuizioni del primo giudice, per la ritenuta ìnoppugnabilità dell'estratto di ruolo; - avverso tale decisione Renato Conte ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; - hanno resistito all'impugnazione, con distinti controricorsi, l'Agenzia delle Entrate (che ha anche avanzato ricorso incidentale), la C.C.I.A.A. di Caserta (la quale ha pure depositato memoria), Equitalia Sud S.p.A., la Regione Campania, il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano.
CONSIDERATO CHE: 1.11 ricorso di Renato Conte è inammissibile, in quanto tardivo, perché proposto oltre il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. La sentenza d'appello è stata pubblicata in data 20/10/2014 e il termine ultimo per proporre il ricorso per cassazione scadeva il 20/4/2015. Il ricorso è stato portato alla notifica in data 30/4/2015. 2.Di conseguenza, va dichiarato inefficace il ricorso incidentale di Agenzia delle Entrate (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6937 del 22/03/2007, Rv. 596755-01). 3.Alla decisione fa seguito la condanna del ricorrente alla rifu- sione delle spese di questo giudizio di cassazione in favore delle controricorrenti.La tardività del controricorso della C.C.I.A.A. di Caserta non osta alla liquidazione delle spese in suo favore, dato che «In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intima- ta che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controri- corso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pre- gressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020, Rv. 657368-01).
Le predette spese sono liquidate nella misura indicata nel di- spositivo secondo i vigenti parametri. 4.Stante il rigetto dell'impugnazione, va dato atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art.
13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna Renato Conte a rifondere ad Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compen- si, oltre a spese prenotate a debito;condanna Renato Conte a rifondere a Equitalia Sud S.p.A. le spese di questo giudizio, che liquida Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge; condanna Renato Conte a rifondere a C.C.I.A.A. di Caserta le spese di questo giudizio, che liquida Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge; condanna Renato Conte a rifondere a Regione Campania le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compen- si, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge; condanna Renato Conte a rifondere a Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricor- so, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Se- zione Civile, il 6 luglio