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Decreto — n. 29693/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory deadline for simplified tax agreement completion.

Numero d'incarto Decreto — n. 29693/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to complete the simplified tax agreement within the statutory deadline. The taxpayer submitted the agreement, but no other party requested a hearing extension before the deadline expired. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing if the simplified agreement is completed without opposition, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified tax agreement statutory deadline expiration tax appeal dismissal procedural termination tassa di compensazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

2 9 6 9 3 4 2 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Il Presidente ha pronunciato il seguente Cea, _2sct(2`1 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8303/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Farina Service Srl, rappresentatq, e difesq, dall'Avv. Vincenzi Antonio, con domicilio eletto in Roma, Via Borgognona n. 47, presso lo studio dell'Avv.

Brancadoro Gianluca; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, n.2353/7/16, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. R8CO3T101260. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I ROCESSO Roma • h p DEPOSITATO IN C RIA o