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Decreto — n. 28518/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed case as extinguished by accelerated settlement agreement deadline passage under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 28518/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer filed a simplified settlement request within the statutory deadline. The Revenue Agency confirmed the taxpayer's submission and payment, while noting no other party requested the court to schedule a hearing. Consequently, the proceedings terminated automatically under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; When a taxpayer requests accelerated settlement and the deadline passes without a hearing request, the tax proceedings extinguish by operation of law.

Parole chiave

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tax litigation extinction accelerated settlement procedure Legislative Decree 119/2018 simplified tax agreement procedural termination revenue agency request court hearing waiver cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

28518 • 21 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Il Presidente ha pronunciato il seguente c,U 5 g DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15265/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Sangiorgio Costruzioni Spa e Fare Sviluppo Immobiliare Spa, rappresentate e difese dagli Avv.ti Mario Garavoglia, Claudio Lucisano e Sonia Vulcano,' con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di questi ultimi; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1751/7/18, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 20131T014967000 protocollo n. 109035/16 e 20131T014967000 protocollo n. 109034/16.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 1 Ldb, ZUZi OEPOSITAIVIN LERIA 0991.1111.1...31/.. #,Trigylie