Tax appeal dismissed as extinguished by statutory deadline for simplified tax settlement procedure completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer completed the simplified tax settlement procedure before the statutory deadline. The Revenue Agency confirmed the taxpayer's submission of the required documentation and the absence of any objections within the specified period. Consequently, the court ruled that the litigation process terminated automatically under the relevant tax law provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process is extinguished by operation of law when the taxpayer completes the simplified settlement procedure and no objections are filed within the statutory deadline, with procedural costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 12620/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Immobiliare Elena Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Imperato, Raffaella Enrichetti e Claudio Lucisano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1484/02/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7E030903146/2012.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL, OCESSO Roma, 72.,Yo 2021 DEPOSITATO IN CAN LERIA oggi, .1i o p 79.21 Il President