Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documents for simplified settlement, but the tax agency did not file a request for hearing, nor was a denial issued. The court ruled that the process ended automatically under the specific time limit provision, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When parties fail to request a hearing within the statutory deadline for simplified settlement, the proceedings extinguish automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 15380/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Siat Societa' Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, rappresentato, e difeso/ dall'Avv. L'Avd.pl Giordano Vittorio,ycon domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Escalar Gabriele; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 4/6/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R4C031102131.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 dei d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P OCESSO Roma 2 7 _ d321 DEPOSITATO IN C