Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously issued a denial of the simplified settlement procedure, which the taxpayer subsequently appealed. The court ruled that without an explicit request for a hearing to declare the settlement, the statutory time limit expired, terminating the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding extinguishes by lapse of time if parties fail to request a hearing for the declaration of settlement within the prescribed period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ETO sul ricorso iscritto al n. 8913/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro De Grandi Vito, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Quercia, con domicilio eletto in Roma, viale del Vignola, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Livia Ranuzzi; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 97/6/13, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TVF010402517, TVF010402530 e TVF010402537.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ft b, 2021 DEPOSITATO IN CANC LERIA (2991,....14-0-IT-21)24