Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after deadline for settlement agreement passed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute between La Loggia Danika and the Revenue Agency extinguished because neither party requested a settlement agreement by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously issued a decision regarding an impositve act, but the statutory time limit for resolving the matter via the special procedure expired without action. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes automatically if the statutory deadline for requesting a settlement agreement passes without such request or a denial thereof, and the party advancing costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 28380/2014 R.G. proposto da La Loggia Danika, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ruffini, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Conti Rossini, n. 95, presso lo studio del suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 219/01/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RJ001AA01706/2008.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPI:ArTATO IN CLE