Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension before deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer submitted documents for simplified settlement, but the opposing union did not file an extension request, and no denial of settlement was issued. Consequently, the court ruled the proceedings terminated by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding extinguishes automatically if parties fail to request a hearing extension within the prescribed period, terminating the process without judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 3295/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro o/ Cgl Compagnie Generale De Location Equipemets Sa, rappresentata e difesa dall' Avv. Russo Andrea, con domicilio eletto in Roma, viale Castro Pretorio, n. 122, presso lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 57/45/12, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R1U030401380/2009.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a ca ico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ( 2 DEPOSITATO IN CA LERtA