Italian tax court process extinguished by statutory time limit; no substantive ruling on tax dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished after the statutory deadline expired without a final decision. The Regional Tax Commission had issued a ruling in 2014, but neither the tax authority nor the taxpayer requested the special simplified procedure under the 2018 decree by the December 2020 cutoff. Consequently, the court applied the automatic extinction rule, leaving the process void rather than adjudicating the underlying tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes automatically if the simplified procedure is not requested within the statutory period, and the parties may only request a hearing date to revive it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 22418/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Irplast Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Lanteri, con domicilio eletto in Roma, via della Camilluccia, n. 535, presso lo Studio Santoro; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, n. 304/10/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TAZ080401881/2011.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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