Italian tax court declares tax dispute extinguished due to voluntary simplified settlement payment by taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer submitted a request for simplified tax definition and paid the due amount. The tax agency confirmed the payment and noted that no other party requested the hearing within the statutory deadline. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific provisions governing simplified tax settlements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer requests simplified tax definition and pays the due amount, the proceedings extinguish automatically if no party requests a hearing within the prescribed term.
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1399 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE i_ Il Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO 2 3 9 5 . 1 sul ricorso iscritto al n. 32794/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro AØ. Rari Nantes L.Auditore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Manica, con domicilio eletto in Crotone, Corso Mazzini, n. 109, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 781/01/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TD5040100265/2012.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddètta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Rom