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Ordinanza — n. 22553/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax commission ruling on property value adjustment due to external res judicata conflict.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22553/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision to adjust the property sale price based on a bank withdrawal. The taxpayers argued that a prior judgment declared the bank transfer unrelated to the purchase, creating a conflicting res judicata. The court held that this external judgment invalidated the factual basis for the tax authority's presumption, thereby overturning the lower court's ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1306, n. 2 c.c.: In tax solidarity cases, a debtor's right to rely on a favorable judgment between the creditor and another co-debtor is limited by the existence of a contrary res judicata regarding the same fact.

Parole chiave

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tax solidarity res judicata property value adjustment bank transfer presumption external judgment factual basis tax authority powers imposta sull'acquisto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
2.2 - Col secondo motivo denunziano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 1306, n. 2 c.c.
1.061/2017 solidale di avvalersi, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod.
Art. 32 d.P.R. 1973, n. 600
civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 32 del d.P.R.
Art. 1, comma 247, legge 2005, n. 266
600 e all'art. 1, comma 247, della legge 2005, n.
Art. 92, n. 2 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, sentenza n. 3306 del 06/03/2003, Rv. 560908
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1061-2017 proposto da: CIPOLLONE GAETANO ENRICO, DELLI ROCILI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell'avvocato MAURO MARCHIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FELICE RAIMONDI; - ricorrenti - contro 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 3154 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 574/2016 della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 09/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott.

MASSIMO VECCHIO; C.C. 5/05/2021 NUM.ORD. 26 R.G.N. 1.06112017 RITENUTO 1. - La Commissione tributaria regionale dell' Abruzzo, con sentenza n. 574/2016 del 26 maggio 2016, pubblicata il 9 giugno 2016, in parziale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti n. 349/2014 - di accoglimento del ricorso proposto dai contribuenti Gaetano Enrico Cipollone e Maria Delli Rocili avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, recante l'importo di euro 5.843,77 a titolo di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (oltre sanzioni), in relazione alla registrazione del rogito di compravendita immobiliare stipulata il 26 gennaio 2011 al prezzo dichiarato di euro 305.000,00 - ha rideterminato in ragione di euro 313.000,00 il corrispettivo (a fronte del maggior importo di euro 316.000,00 accertato dalla Agenzia delle entrate appellante). 2. - I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, mediante atto del 2 gennaio 2017. 3. - L'Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 3 febbraio 2017.

CONSIDERATO 1. - La Commissione tributaria regionale ha motivato la riforma della sentenza appellata, in parziale accoglimento dell'appello della Agenzia delle entrate, osservando, per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità: legittimamente la Amministrazione finanziaria ha fatto ricorso alle indagini bancarie, ai sensi dell'art. 53-bis del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al fine dell'accertamento della corresponsione del maggior prezzo di vendita (rispetto a quello dichiarato nel rogito); nel merito la Agenzia delle entrate ha adempiuto l'onere probatorio avvalendosi della presunzione scaturente dal prelievo bancario della somma di euro 8.000,00 (effettuato 3 C.C. 5/05/2021 NUM.ORD. 26 R.G.N. 1.061/2017 dall'acquirente); in relazione a tale movimentazione i contribuenti non hanno offerto alcuna giustificazione idonea a vincere la presunzione - su di loro gravante - del versamento del maggior prezzo. 2. - I ricorrenti sviluppano tre motivi di impugnazione. 2.1 - Col primo motivo invocano l'applicazione del giudicato esterno, costituito dalla sentenza di annullamento dell'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, resa dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti, n. 348 del 28 marzo 2014, nel giudizio promosso dall'acquirente dell'immobile litigioso, Maurizio Cattafesta. 2.2 - Col secondo motivo denunziano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla « dimostrazione della riconducibilità di quei prelievi (rectius: del prelievo) all'acquisto dell'immobile, operazione effettuata tre mesi prima ». 2.3 - Col terzo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 32 del d.P.R. 1973, n. 600 e all'art. 1, comma 247, della legge 2005, n. 266.

I contribuenti censurano che la Commissione tributaria regionale è incorsa nella inosservanza delle ridette disposizioni in quanto ha ritenuto che l'Agenzia delle entrate potesse esercitare i poteri di accertamento previsti dall'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e ha considerato legittima la rettifica del valore in carenza di « prova certa » in proposito. 3. - Il ricorso è fondato. 3.1 - Il primo motivo è assorbente. La massima richiamata dalla controricorrente - secondo la quale « in tema di solidarietà tributaria, la facoltà del debitore 4 C.C. 5/05/2021 NUM.ORD. 26 R.G.N. 1.061/2017 solidale di avvalersi, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., della sentenza favorevole intervenuta tra creditore ed altro coobbligato solidale, trova un limite alla sua applicazione nell'eventuale esistenza, nei confronti del medesimo condebitore, di un giudicato contrario sul medesimo punto » Sez. 5, sentenza n. 3306 del 06/03/2003, Rv. 560908 - 01 - è del tutto impertinente.

Nella specie, infatti, nessun giudicato pregiudizievole si è formato nei confronti degli odierni ricorrenti. Il giudicato esterno (da costoro invocato) ha accertato che in punto di fatto non c'è alcuna relazione tra la movimentazione bancaria, operata dall'acquirente, dopo la stipulazione del rogito di compravendita, e il pagamento del prezzo. L'accertamento in questione travolge il presupposto sul quale si fonda la determinazione del maggior valore dell'immobile trasferito, operata dalla Commissione tributaria regionale. In conclusione non risulta in alcun modo provato il fatto (presunto della corresponsione di un prezzo di vendita superiore a quello dichiarato dalle parti contraenti), posto a base dell'atto impositivo impugnato. 3.2 - Conseguono, l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento dei residui; la cassazione della sentenza impugnata; e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., mediante accoglimento del ricorso introduttivo. 3.3 - Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art.92, secondo comma cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dalla I. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis), per la compensazione delle spese processuali dell'intero giudizio, in quanto il giudicato esterno (sfavorevole alla Agenzia delle entrate 5 C.C. 5/05/2021 NUM.ORD. 26 R.G.N. 1.06112017 soccombente) è sopravvenuto alla instaurazione della controversia.

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; e decidendo la causa nel merito accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese dell'intero giudizio. Cosi deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2021