Italian tax court declares tax dispute extinguished due to successful simplified settlement payment by taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the tax authority confirmed the taxpayer submitted a simplified settlement request with full payment. The taxpayer argued for the application of the simplified procedure under the 2018 decree, while the opposing party had not contested the payment or the procedural timeline. The court ruled that since no party requested a hearing within the statutory deadline, the process terminated automatically, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax litigation process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing if the taxpayer has successfully filed a simplified settlement request and paid the due amount, with costs remaining on the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 8268/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Tumino Maddalena, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Flaccavento, con domicilio eletto in Ragusa, via Ecce Homo, n. 183, preso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 3225/13/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TYZ010201543/2010.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamehte alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma e 2eq4 DEPOSITATO IN-CAN LLERIA Presidente oggi, O 2 AGO 20