Tax appeal dismissed as extinguished by accelerated payment and lack of formal objection within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer submitted a request for accelerated payment and no formal objection was filed within the statutory deadline. The Revenue Agency confirmed the taxpayer's compliance with the procedural requirements for the accelerated definition of the dispute. Consequently, the court ruled that the litigation process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process is extinguished by the expiration of the deadline for filing an objection to the accelerated definition, unless the parties request a hearing to preserve the right to contest the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n. 3363/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bo Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Maria Avola Faraci, con domicilio eletto in Torino, via Montevecchio, n. 5, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 972/3/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7E010904494/2013.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di• definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale )fSttt istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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