Tax court dismissed appeal; tax authority won due to procedural extinction of the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the tax authority filed for a simplified settlement agreement. The tax authority paid the outstanding amount and submitted the required documentation, while no party requested the court to schedule a hearing within the statutory deadline. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party that advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a tax authority requests a simplified settlement and the deadline for requesting a hearing passes without such request, the process extinguishes automatically, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 29194/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Se. Sa. Mo. S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Labbate, con domicilio eletto in Roma, via G. Ramusio, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Tinari; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo Sezione staccata di Pescara n. 208/07/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20121T001510000.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma gi hp, 20 Il Pre,lenie. DEPOSITATO IN CA LLEAPA — noi, 26 LU 2021