Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 21335/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory deadline for simplified tax definition procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 21335/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer filed a simplified tax definition request within the statutory deadline. The Revenue Agency confirmed the taxpayer's compliance with all required documentation and payment obligations, while noting no other party contested the definition. Consequently, the court ruled the proceedings terminated by operation of law under the specific tax legislation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished by the expiration of the deadline for filing the request for simplified tax definition, unless parties request a hearing to preserve the right to contest.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction simplified tax definition statutory deadline expiration Revenue Agency appeal procedural termination comunicazione fiscale contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21526/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cinti Emanuela, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Angelini, con domicilio in Roma, via Trionfale, n. 5697, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ioppoli; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 917/04/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7E012301275/2014.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata del4a documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza dì trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.I. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3- n . 024 Il Presidente, DEPOSITATO IN CA ELLERIA k/ • oggi, 2£ LU 02