Tax court process extinguished by expiration of special settlement deadline under Article 6 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested the special settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for the simplified definition, but no formal request for the accelerated process was filed within the statutory period. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired, terminating the case and assigning costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; The special settlement procedure for tax disputes is extinguished if the parties fail to request its application within the prescribed deadline, resulting in the automatic termination of the proceedings.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 5004/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro De Stefano Cristofaro, rappresentato e difeso dagli Avv. Maria Sonia Vulcano e Claudio Lucisano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 342/05/2012, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFKO1T300095. e otzì .2> jte e t_34, eAgoefia ‘4, : 1.4.4.-8P- 1: lege.A.7-2à :10 dit Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
ALAIM DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CAN ELLERIA oggi, 26 LU 2