Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension before deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file an extension request by December 31, 2020, despite the case being pending since 2017. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired automatically, leaving the case without a substantive judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if parties do not request a hearing within the prescribed term, and the case ends without a decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 4642/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Casagraride Giuliana, rappresentata e difesa dall' Avv. Simeone Sardella, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell'Avv. Fabio Cirulli; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 47/05/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TQYO1E101488/2012 .
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 9 4)- • 21 4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 5 LU P1 ti c