Court declares tax dispute process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 decree. The plaintiff, Roma Capitale, sued Ergife Spa regarding a tax assessment, but no motion for a hearing was filed before December 31, 2020. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if parties fail to request a hearing within the prescribed term, with costs remaining with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 16343/2013 R.G. proposto da Roma Capitale, con sede in Roma, in persona del Sindaco On.le Ignazio Roberto Marino, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l'Avvocatura Capitolina, e difesa dall'Avv. Maggiore Enrico; contro Ergife Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuffrida Roberto e Tortora Adriano, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone, n. 49, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 798/14/12, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 104273891/2004.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 0 Y'20/1 Il P idente ___ DEPOSITATO IN CAN ELLBRIA oggi, i 3 L 20?1 / ' e.