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Sentenza — n. 28017/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal regarding inadmissibility of new evidence in second instance due to excessive extension of preclusion principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28017/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against a lower court decision that had dismissed new evidence submitted in the second instance. The appellant argued that the first-instance court erred by imposing an excessive burden of proof regarding a professional relationship, given that the opposing party only raised this defense during the appeal. The court ruled that the lower court's reasoning was flawed because it failed to properly evaluate the new documents and incorrectly extended the principle of preclusion, thereby ordering a remand for further fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 345, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012: New evidence indispensable under Art. 345(3) is admissible if it alone eliminates uncertainty regarding the factual reconstruction accepted by the challenged judgment, regardless of procedural negligence by the interested party.

Parole chiave

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new evidence admissibility principle of preclusion second instance appeal professional relationship proof remand for fact-finding excessive extension of preclusion indispensable new evidence

Disposizioni normative citate

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Art. 345, comma 3, cod. proc. civ.
10790 del 2017): «Prova nuova indispensabile di cui al testo dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., pre vigente rispetto alla novella di cui all'art.
Art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012
civ., pre vigente rispetto alla novella di cui all'art. 54, comma 1, lett.
art. 702 quater cod. proc. civ
Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 702 quater cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 10790 del 2017
L'accoglimento del secondo mezzo appare coerente all'affermazione di cui al principio di diritto di provenienza nomofilattica (Sez. U n. 10790 del 2017): «Prova nuova indispensabile di cui al testo dell'art.

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Testo completo

ecisivo non è esaustivamente proposta, non risultando dove e quando, in fase di appello, il Torre avesse prospettato la questione. Il primo mezzo è, pertanto, inammissibile. 5.2) Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 702 quater cod. proc. civ. in punto di espunzione, e, comunque, ritenuta inammissibilità della documentazione depositata in grado di appello al fine di provare l'esistenza del rapporto professionale tra lo stesso Torre e la DIMO S.r.l. (documentazione costituita da modello 770 anno 2004 della DIMO S.r.l., oltre a due assegni emessi dalla società a favore della Gugliuzzo e di un avvocato).

Il motivo all'esame censura adeguatamente il ragionamento decisorio della Corte d'Appello. Occorre, invero, rilevare che in primo grado la UnipolSai S.p.a. non si era costituita in giudizio, e il ragionamento decisorio della Corte territoriale, che ha sanzionato la condotta processuale del Torre per inadeguata contestazione dell'allegazione difensiva della UnipolSai S.p.a. non è corretto in punto di diritto, alla stregua dell'assetto processuale vigente, in quanto esso comporta un'estensione eccessiva del principio di eventualità, in quanto in tal modo onera l'attore in primo grado di ogni e possibile deduzione Ud. 13/04/2021 PU Cron.

R.G.N. 16360/2019; estensore: C. Valle difensiva ed allegazione probatoria. È, invero, fondata l'affermazione decisoria che costituiva onere del Torre dimostrare che già nel 2003 egli aveva espletato attività professionale per la DIMO S.r.l.; tuttavia, la deduzione difensiva dell'UnipolSai S.p.a. è stata avanzata soltanto in fase di appello, mentre in primo grado il Tribunale aveva ritenuto (almeno implicitamente) che la circostanza non necessitasse di prova. Il ragionamento decisorio della Corte territoriale appare, altresì, viziato laddove restringe l'ambito di rilevanza dei documenti a fronte della deduzione da parte dell'appellante, contumace in primo grado, di allegazioni mai prima effettuate e valuta in modo frammentario la documentazione prodotta dal consulente del lavoro, senza effettuare alcun dovuto riscontro in ordine ai collegamenti esistenti tra i vari documenti.

L'accoglimento del secondo mezzo appare coerente all'affermazione di cui al principio di diritto di provenienza nomofilattica (Sez. U n. 10790 del 2017): «Prova nuova indispensabile di cui al testo dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., pre vigente rispetto alla novella di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado».

6) Il ricorso deve, conformemente alle conclusioni sul punto del P.G., essere accolto.Ud. 13/04/2021 PU Cron. R.G.N. 16360/2019; estensore: C. Valle It /4m-("q tffillw - "taio 7) La sentenza impugnata è, pertanto, cassata. 7.1) La causa è rinviata, in quanto è necessario procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che, nel procedere a rinnovato scrutinio, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese anche di questa fase di legittimità.

8) L'impugnazione è, almeno parzialmente, accolta e, quindi, non deve darsi atto del