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Ordinanza — n. 39728/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to notify the Prefect as required by civil procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39728/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the interlocutory order renewing notification was not fulfilled. Baca Avdulla had filed a cassation appeal against an expulsion order, but the required notification to the Prefect of Rome was never completed despite a sixty-day deadline. The court ruled that failure to comply with the order for integration of the adversarial process renders the appeal inadmissible under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 291 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 286/1998: The failure to comply with an interlocutory order renewing notification to the administrative authority renders the cassation appeal inadmissible due to lack of proper adversarial proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification of administrative authority integration of adversarial process expulsion order appeal civil procedure notification notificazione viziata sospensione dell'ordine espulsione riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 291 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998
Con ordinanza dell'i aprile 2019, il Giudice di Pace di Roma ha rigettato il ricorso presentato da Baca Avdulla, nato in Kosovo, avverso il provvedimento di espulsione emesso il 28 novembre 2018, ex art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998.
art. 291 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 5 maggio 2010, n. 10863
L'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass., 5 maggio 2010, n. 10863).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17937/2019 proposto da: Baca Avdulla, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Funari e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, via Girolamo Da Carpi, n. 1, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Prefettura di Roma - U.T.G., nella persona del Prefetto pro tempore; Questura di Roma, nella persona del Questore pro tempore; - intimate - avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Roma, depositata l'I. aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Con ordinanza dell'i aprile 2019, il Giudice di Pace di Roma ha rigettato il ricorso presentato da Baca Avdulla, nato in Kosovo, avverso il provvedimento di espulsione emesso il 28 novembre 2018, ex art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Baca Avdulla, con atto affidato a due motivi.

3. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

4. Con ordinanza interlocutoria del 26 gennaio 2021, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di Roma, presso il suo ufficio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

5. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Questa Corte, in considerazione della notifica del ricorso per cassazione effettuata all'Avvocatura e non al Prefetto e della mancata costituzione del Prefetto tramite l'Avvocatura dinanzi al giudice di Pace, con l'ordinanza interlocutoria richiamata, aveva disposto la rinnovazione della notifica nulla, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. Dalla certificazione della cancelleria, in atti, del 17 maggio 2021, risulta che l'ordinanza interlocutoria del 26 gennaio 2021 è stata notificata il pari data e che l'adempimento disposto non risulta essere stato espletato.2. L'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass., 5 maggio 2010, n. 10863). Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese; non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato trattandosi di processo esente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. Il President COM PAPREMA fl'CIWker+If Car