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Decreto — n. 36032/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 36032/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Adam Mohammed, submitted a request to withdraw the appeal, while the defendant, the Ministry of the Interior, did not file a counter-appeal but merely appeared to prepare for a potential hearing. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the immediate termination of the case without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal withdrawal of an appeal, when accepted by the opposing party, legally extinguishes the proceedings without the need for a substantive judgment on the underlying dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings appeal dismissal party autonomy Italian Supreme Court administrative litigation condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16335/2021 R.G. proposto da Adam MOHAMMED, rappresentato e difeso dall’Avv. Rita LABBRO FRANCIA RITA; –ricorrente – contro MINISTERO dell’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avv ocatura Generale dello Stato; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma solo atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 18/1