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Decreto — n. 32272/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares appeal dismissed due to formal withdrawal meeting statutory requirements under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 32272/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal between Tiziana Stoppani and CA Indosuez Wealth Italy Italy extinguished via a decree. Stoppani formally withdrew her appeal, which the opposing party accepted, satisfying the procedural conditions set forth in the Civil Procedure Code. Consequently, the judge ruled that no further judgment on costs or merits was necessary, effectively dismissing the case on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A withdrawal of appeal meeting statutory requirements results in the immediate extinction of the proceedings without further adjudication.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings formal withdrawal Italian Civil Procedure condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8032/2019 R.G. proposto da Tiziana STOPPANI, rappresentatae difesa dall’Avv. Girolamo ABBATESCIANNI, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino, n.12 –ricorrente – contro CA INDOSUEZ WEALTH ITALY spa, rappresentata e difes a da gli Avv.Ludovica D'OSTUNI e Fabio COCO , con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Nazionale, n.204; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l ’ accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazionepossono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 03/11/2