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Decreto — n. 32266/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 32266/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The court found that the withdrawal met the procedural requirements set forth in articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the litigation costs were ordered to be compensated between the parties rather than assigned to one side.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal withdrawal of an appeal results in the extinction of the proceedings, and litigation costs are subject to compensation based on the nature of the dispute.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings compensation of costs appeal dismissal Italian jurisprudence parties' litigation expenses condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
d.l. n. 68 of 2016
law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22843/2018 R.G. proposto da EDOMWONYI , rappresentato e difeso dall’Avv. Amtonio FRATERNALE con domicilio eletto presso il suo studio in Pesaro,via Castelfidardo, n. 26 ; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, conve rtito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che le spese di lite appaiono da compensare , in ragione della natura della lite;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, con spese compensate. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Così deciso in Roma,il 29/10