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Ordinanza — n. 23761/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian asylum appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify omitted facts under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23761/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible because he failed to identify specific omitted facts required by civil procedure law. Although the lower court rejected his claim based on the lack of serious psychological vulnerability and social integration, the appellant did not point to the decisive evidence regarding his social insertion or the specific flaws in the psychiatric report. Consequently, the Court ruled that the appellate decision could not be challenged without indicating the exact historical facts that would have led to a different outcome.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3; Art. 366, n. 6; Art. 369, n. 4 of the Code of Civil Procedure: An appeal against a judgment on asylum status is inadmissible if the appellant merely contests the factual assessment without specifying the decisive omitted facts that would have altered the result.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility omitted facts social integration psychological vulnerability civil procedure code merit review domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 of the Code of Civil Procedure
CONSIDERATO CHE 1.Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo e comma,ln.
Art. 366, n. 6 of the Code of Civil Procedure
Art. 369, n. 4 of the Code of Civil Procedure
Art. 13, n. 1 quater of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 9660/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26591-2020 r.g. proposto da: FIDELIS ERAMOTOE (cod. fisc. FDLRMT90A25Z335D), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Mario Di Frenna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via Malta n. 7. - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro. - intimato - avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, depositata in data 8.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/5/2021 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; Zt( RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Bologna ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Interno nei confronti di Fidelis Eramotoe, cittadino della Nigeria richiedente asilo, avverso l'ordinanza del tribunale della stessa città con la quale era stata accolta la domanda di protezione umanitaria da quest'ultimo avanzata. La corte territoriale, premessa l'inattendibilità delle dichiarazioni del migrante (che aveva riferito di essere fuggito dal Paese di origine per timore di essere accusato ingiustamente della morte del vicino di casa, con il quale un anno prima aveva avuto una contesa perché voleva appropriarsi di una parte dei suoi terreni) ha escluso che il suo stato di fragilità emotiva e psicologica, che aveva indotto il primo giudice a ritenerlo un soggetto vulnerabile, potesse giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, sia perché tale stato, per come descritto nella stessa perizia prodotta dall'appellato, non appariva serio e grave, tanto che questi era stato in grado di svolgere attività lavorativa (sebbene solo "in nero" e senza riuscire a trovare una stabile e proficua occupazione) sia perché non risultava che la minorata condizione psicologica fosse effetto di una grave violazione dei diritti umani, sia, infine, perché in Nigeria Eramotoe, secondo quanto da lui stesso dichiarato, avrebbe potuto godere del sostegno della famiglia.

2. La sentenza, pubblicata 1'8.1.2020, è stata impugnata da Fidelis Eramotoe con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare atto di costituzione tardivo ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione. CONSIDERATO CHE 1.Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo e comma,ln. 3,1-cuff" proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 6° comma, del TUI e vizio di motivazione della sentenza impugnata; assume di essere integrato nel tessuto sociale italiano e di essere un soggetto vulnerabile, a ragione della sua fragilità emotiva e psicologica; contesta inoltre che sia necessario, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, che tale condizione derivi da gravi violazioni dei diritti umani subite nel Paese d'origine.

2. La censura è inammissibile, in quanto - al di là della non corretta affermazione secondo cui anche la condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente deve derivare da una grave violazione dei diritti umani - la corte d'appello ha fondato la decisione su svariate circostanze di fatto (fra l'altro espressamente escludendo sia che la relazione psicologica prodotta da Eramotoe evidenziasse la gravità del suo stato sia che il ricorrente abbia trovato una stabile occupazione in Italia) e dunque sulla base di un accertamento di merito non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Ne consegue che il ricorrente non poteva limitarsi a contestare genericamente l'erroneità di tale accertamento, ma avrebbe dovuto indicare, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. il fatto storico decisivo di cui la corte d'appello ha omesso l'esame e che, ove considerato, avrebbe condotto al rigetto dell'appello del Ministero (ovvero specificare se, e in quale esatta sede processuale, era stata prodotta la documentazione attestante il suo inserimento nel tessuto sociale italiano e/o riprodurre il contenuto della perizia allegata, oltre che chiarire sotto quale profilo il rimpatrio potrebbe comportare la violazione di suoi diritti fondamentali).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell'amministrazione intimata. Per quanto attiene al doppio contributo, si ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,