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Ordinanza 79/2026 ECLI:IT:COST:2026:79 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court declares L.M. B.R.'s intervention inadmissible due to lack of immediate irreparable prejudice.

Numero d'incarto Ordinanza 79/2026
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the intervention of L.M. B.R. inadmissible in a constitutional review case concerning the Rome Court of Appeal's proceedings against O.A.H. N. The court found that the intervenee failed to demonstrate a qualified interest directly and immediately prejudiced by the judgment. Consequently, the court ruled that the intervention must be rejected as it did not meet the strict requirements for third-party participation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4, comma 3; Art. 5, comma 3 delle Norme integrative: The intervention of a third party is admissible only if they hold a qualified interest immediately and irreparably prejudiced by the outcome, not merely affected by general legal effects.

Parole chiave

Generato dall'IA
qualified interest requirement immediate irreparable prejudice third party intervention constitutional review admissibility Rome Court of Appeal International Criminal Court procedural standing difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4, comma 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
B.R., deducendo, a fondamento dell'ammissibilità dell'intervento, la titolarità di un interesse qualificato, connesso all'oggetto del giudizio a quo e, dunque, rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Art. 5, comma 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
ha chiesto la fissazione anticipata della camera di consiglio sull'ammissibilità dell'intervento, in virtù dell'art. 5, comma 1, delle Norme integrative;
Art. 11 della Costituzione
Art. 101, secondo comma della Costituzione
Art. 117, primo comma della Costituzione

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 142 del 2025
4, comma 3, delle Norme integrative; in merito, ex multis, sentenza n. 142 del 2025, punto 4.2.1.
sentenza n. 181 del 2024
ordinanza n. 8 del 2026
che il rapporto sostanziale, cui deve inerire l'interesse qualificato, è quello oggetto del giudizio a quo (ordinanza n. 8 del 2026);
ordinanza n. 60 del 2025
che, in particolare, l'incidenza sulla posizione del terzo deve discendere in via immediata e diretta dall'effetto che la pronuncia di questa Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ordinanza n. 60 del 2025);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), promosso dalla Corte d'appello di Roma, quarta sezione penale, nel procedimento penale a carico di O.A.H. N., con ordinanza del 30 ottobre 2025, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visti gli atti di intervento di L.M. B.R. e del Presidente del Consiglio dei ministri;

vista l'istanza di fissazione della camera di consiglio per la decisione sull'ammissibilità dell'intervento depositata da L.M. B.R.;

udito nella camera di consiglio del 13 aprile 2026 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;

deliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.

Rilevato che, con ordinanza del 30 ottobre 2025, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2025, la Corte d'appello di Roma, quarta sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), in riferimento agli artt. 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 e alla «Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC», nella parte in cui «non prevedono che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di Roma debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della Corte penale internazionale»;

che, con atto depositato il 9 dicembre 2025, è intervenuto in giudizio L.M. B.R., deducendo, a fondamento dell'ammissibilità dell'intervento, la titolarità di un interesse qualificato, connesso all'oggetto del giudizio a quo e, dunque, rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che L.M. B.R. ha chiesto la fissazione anticipata della camera di consiglio sull'ammissibilità dell'intervento, in virtù dell'art. 5, comma 1, delle Norme integrative;

che il Presidente della Corte, con decreto del 22 gennaio 2026, ha fissato la camera di consiglio per il 13 aprile 2026;

che, il 23 marzo 2026, ha depositato memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare inammissibile l'intervento.

Considerato che, in base all'art. 5, comma 3, delle Norme integrative, le parti costituite e l'istante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Corte, hanno facoltà «di depositare con modalità telematica sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell'ammissibilità dell'intervento»;

che il decreto del Presidente della Corte è stato comunicato il 22 gennaio 2026 e tardiva, pertanto, è la memoria depositata dal Presidente del Consiglio dei ministri il 23 marzo 2026, allorché il prescritto termine di dieci giorni era già interamente decorso;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è riservata, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4, commi 1 e 2, delle Norme integrative), a soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (art. 4, comma 3, delle Norme integrative; in merito, ex multis, sentenza n. 142 del 2025, punto 4.2.1. del Considerato in diritto);

che il rapporto sostanziale, cui deve inerire l'interesse qualificato, è quello oggetto del giudizio a quo (ordinanza n. 8 del 2026);

che, a fondare l'ammissibilità dell'intervento, non è dunque sufficiente che l'interesse del terzo possa essere toccato dagli effetti della sentenza di accoglimento ed è necessario che l'esito del giudizio incidentale pregiudichi in modo immediato e irreparabile la posizione giuridica del terzo (sentenza n. 181 del 2024, punto 2.2. del Considerato in diritto);

che, in particolare, l'incidenza sulla posizione del terzo deve discendere in via immediata e diretta dall'effetto che la pronuncia di questa Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ordinanza n. 60 del 2025);

che tali requisiti non si ravvisano nel caso di specie;

che l'ammissibilità dell'intervento non può essere giustificata dal generico interesse a «concorrere ad accertare con una Corte interna l'effettiva correttezza giuridica o meno della mancata convalida dell'arresto e della mancata consegna» di O.A.H. N. alla Corte penale internazionale;

che neppure è decisiva l'asserita qualità di persona danneggiata dalla «mancata attivazione nella collaborazione e consegna» dello stesso O.A.H. N., che si affianca al rilievo sull'impossibilità di far valere in giudizio tale «status giuridico sostanziale e processuale»;

che non intercorre alcun nesso di immediata inerenza tra l'oggetto del giudizio a quo, che verte sulla richiesta di cooperazione formulata dalla Corte penale internazionale, e la posizione soggettiva dell'interveniente, che prefigura un'azione risarcitoria per i danni cagionati dalla mancata collaborazione con la Corte penale internazionale;

che la pronuncia di questa Corte non è idonea, dunque, ad arrecare un pregiudizio immediato e irreparabile alla posizione soggettiva dell'interveniente, che potrà ottenere piena tutela giurisdizionale nelle sedi appropriate, con il vaglio degli autonomi e peculiari presupposti della domanda risarcitoria delineata nell'atto di intervento;

che, in definitiva, l'intervento spiegato deve essere dichiarato inammissibile.

Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato da L.M. B.R.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI