Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 409/2008 ECLI:IT:COST:2008:409 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses regional conflict claim due to improper notification of the State's representative.

Numero d'incarto Ordinanza 409/2008
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the Sicilian Region's conflict of attribution claim inadmissible because it was not properly notified to the President of the Council of Ministers. The Region argued that a Ministry note regarding vehicle registration revenues violated its financial autonomy under specific statutes. The Court ruled that established jurisprudence requires the President of the Council of Ministers to be the sole legitimate representative of the State in such proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Only the President of the Council of Ministers is the sole legitimate representative of the State in conflicts of attribution initiated by Regions, and the introductory act must be notified personally to him.

Parole chiave

Generato dall'IA
conflict of attribution State representative notification requirements regional autonomy Constitutional Court procedural inadmissibility fiscal powers tassa di transito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 dello statuto speciale della Regione siciliana
che, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 36 dello statuto di autonomia e degli artt.
Artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074
36 dello statuto speciale, agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e agli artt.
Artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113
Art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'unico soggetto legittimato a rappresentare lo Stato nei giudizi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni (o dalle Province autonome) ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 355 del 1992
sentenza n. 215 del 1988
ordinanza n. 653 del 1988
ordinanza n. 652 del 1988
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a séguito della nota n. 0014656 emessa dal Ministero dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, in data 14 febbraio 2008, promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il 18 aprile 2008, depositato in cancelleria il 24 aprile 2008 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra enti 2008.

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 2008 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato al «Ministero dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore» presso il Ministero stesso e presso l'Avvocatura generale dello Stato il 18 aprile 2008 e depositato il 24 aprile successivo, la Regione Siciliana ha sollevato – in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale, agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e agli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti) – conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota n. 0014656, emessa dal Ministero dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, in data 14 febbraio 2008 e pervenuta alla Regione in data 19 febbraio 2008;

che la ricorrente riferisce che, con tale nota, l'«Amministrazione statale rivendica a sé le entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti “terzi” (agli uffici pubblici) quali imprese di revisione o studi di consulenza pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni, prospettando, in caso di disaccordo, l'interruzione dei collegamenti»;

che la Regione formula due distinti motivi di doglianza;

che, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 36 dello statuto di autonomia e degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto tali norme (secondo la ricorrente) attribuiscono alla Regione Siciliana tutte le entrate tributarie erariali, in qualsiasi modo denominate, il cui presupposto d'imposta si sia verificato nell'àmbito della stessa Regione – con le eccezioni previste dal secondo comma dell'art. 36 dello statuto, e dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 –, incluse quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'àmbito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della Regione;

che la ricorrente rileva, in proposito, che «è pacifico che le imposte di bollo riscosse in Sicilia sono entrate regionali e non si vede per quale motivo dovrebbero trovare eccezione quelle relative alle operazioni in questione e di cui all'art. 3 della legge 16 febbraio 1967, n. 14»;

che, con il secondo motivo, la medesima ricorrente deduce la violazione degli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. n. 1113 del 1953, che reca le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di comunicazione e trasporti;

che, al riguardo, la Regione afferma di avere, ai sensi dell'art. 17, lettera a), e dell'art. 20 dello statuto speciale, la competenza legislativa concorrente e la competenza amministrativa in materia di trasporti di interesse regionale e sostiene, inoltre, che: a) l'art. 1 del d.P.R. n. 1113 del 1953 le ha attribuito, in materia di comunicazione e di trasporti regionali, le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato e, in materia di motorizzazione, le competenze degli organi periferici dello Stato; b) l'art. 2 del citato d.P.R. n. 1113 del 1953, «per l'esercizio del trasferimento delle funzioni di cui al precedente articolo, ha previsto il passaggio alle dipendenze della regione degli uffici periferici del ministero dei trasporti (salvo i centri prova dei veicoli a motore e dispositivi di cui alla legge 10 dicembre 1986, n. 870)»; c) l'art. 2-quater dello stesso decreto ha previsto il sistema di determinazione dei rimborsi spettanti alla Regione per l'esercizio delle spese sostenute in ordine all'esercizio di tali funzioni; «spese dalle quali vanno sottratti i “proventi” direttamente percepiti dagli uffici trasferiti e che affluiscono alla regione»;

che la stessa Regione riferisce, poi, che l'introduzione a livello nazionale (ad opera del d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358) «dello sportello telematico dell'automobilista […] ha comportato che imposte e diritti relativi alle operazioni di motorizzazione espletabili mediante procedura S.T.A. ed indicati nella circolare ministeriale 6 maggio 2003, n. 1670/M360 vengano dagli operatori privati, autorizzati ad avvalersi del servizio, direttamente versati allo Stato e non più agli uffici periferici regionali e per essi, all'istituto cassiere»;

che, secondo la ricorrente, la nota censurata víola gli evocati parametri, perché «a tale nuovo sistema […] pretende far conseguire l'attribuzione allo Stato» del gettito delle imposte e dei diritti relativi alle operazioni di motorizzazione.

Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'unico soggetto legittimato a rappresentare lo Stato nei giudizi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni (o dalle Province autonome) ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è il Presidente del Consiglio dei ministri, al quale deve essere notificato personalmente l'atto introduttivo (ex plurimis, sentenze n. 355 del 1992 e n. 215 del 1988; ordinanze n. 653 e n. 652 del 1988);

che il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana è stato notificato, invece, soltanto al «Ministero dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore», presso il Ministero stesso e presso l'Avvocatura generale dello Stato, e non al Presidente del Consiglio dei ministri;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota n. 0014656, emessa dal Ministero dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, in data 14 febbraio 2008.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA