Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 130/2001 ECLI:IT:COST:2001:130 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to pension law extinguishing pending lawsuits with cost sharing.

Numero d'incarto Ordinanza 130/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 36, paragraph 5 of Law 448/1998 manifestly unfounded. The Pretore of Saluzzo argued that the provision violated the right of action and judicial functions by extinguishing pending pension reconstruction cases with cost compensation. The Court ruled that the legislative solution was sufficient to realize the creditors' rights established by prior judgments, thus rejecting the claim of insufficiency.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24, comma 1; Artt. 101, 102, 104 Cost.: The legislative measure extinguishing pending pension cases with cost compensation does not violate the right of action or judicial functions if it sufficiently realizes the creditors' rights established by prior constitutional decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question admissibility right of action protection judicial function limitation pension reconstruction cases extinction of lawsuits cost compensation sharing legislative sufficiency test estinzione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24, comma 1 Cost.
l'art. 24, primo comma, Cost., poiché vanifica il diritto di azione
Art. 101 Cost.
Art. 102 Cost.
Art. 104 Cost.
Art. 26, comma 2, Law 87/1953
Art. 9, comma 2, Integrative Norms

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 310 del 2000
sentenza n. 310 del 2000;
Ordinanza n. 464 del 2000
Ordinanza n. 534 del 2000
Ordinanza n. 52 del 2001
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con 2

ordinanze emesse il 23 maggio 1999 dal pretore di Saluzzo nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Aime Guglielmo e l'INPS e

tra Maccario Isabella ed altri e l'INPS, iscritte ai nn. 811 e 812

del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di due giudizi - vertenti in materia di

ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alla sentenza

n. 495 del 1993 di questa Corte - il pretore di Saluzzo, con

altrettante ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe in data

23 maggio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure

urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),

nella parte in cui prevede che i giudizi pendenti alla data di

entrata in vigore di tale legge (aventi ad oggetto il pagamento delle

somme maturate dagli aventi diritto in applicazione delle sentenze

n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) sono dichiarati estinti d'ufficio,

con compensazione delle spese fra le parti;

che, secondo il rimettente, la norma impugnata - sopravvenuta

nelle more dei giudizi a quibus e parzialmente modificatrice di

precedenti interventi legislativi - si pone in contrasto: a) con

l'art. 24, primo comma, Cost., poiché vanifica il diritto di azione

dei ricorrenti, senza una correlativa integrale soddisfazione

dell'interesse a tutela del quale il giudizio è stato proposto

(precludendo la possibilità di ottenere un titolo da far valere in

executivis nonché decurtando il credito vantato dell'accessorio

rappresentato dal rimborso delle spese di lite);b) con gli artt. 101,

102 e 104 Cost., poiché svuota di fatto la funzione giurisdizionale,

avendo il legislatore, sotto forma di legge, emanato in realtà un

provvedimento che si sostanzia in una sentenza e che, oltretutto - in

deroga ai principi generali del processo civile - esautora il giudice

anche dal potere di decidere sulle spese del giudizio;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque,

per la manifesta infondatezza della sollevata questione;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 811 del 2000, si è

costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi - riguardanti la medesima disposizione,

censurata dal pretore rimettente con identica motivazione ed in

riferimento agli stessi parametri - debbono essere riuniti e

congiuntamente decisi;

che questioni sostanzialmente identiche sono già state

sottoposte a scrutinio di costituzionalità, conclusosi con la

sentenza n. 310 del 2000;

che, in tale decisione, questa Corte - con riferimento alla

questione concernente l'asserita illegittimità della previsione

dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione

delle spese - ha affermato che le soluzioni approntate dalla

normativa impugnata si appalesano tutte di segno certamente positivo

rispetto alle aspettative degli interessati, le quali, pur avendo,

appunto in virtù delle citate sentenze di illegittimità

costituzionale, assunto il rango di diritti di credito, restavano

ancora necessariamente da precisare con riguardo ai modi e ai tempi

di adempimento;

che, pertanto, ribadito il giudizio di sufficienza nel

rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che

alla pretesa azionata è stato accordato in via legislativa, la

questione va dichiarata manifestamente infondata (v. altresì

ordinanze n. 464 e n. 534 del 2000, nonché n. 52 del 2001).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge

23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - inriferimento agli

artt. 24, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione - dal

pretore di Saluzzo, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente e redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola